“Regioni non possono intervenire su libertà prescrittiva del medico”. Tar Lazio boccia Delibera regi
Accolto il ricorso presentato da alcune aziende farmaceutiche contro una delibera del Lazio che limitava la prescrizione di farmaci branded appartenenti ad alcune categorie terapeutiche ad alto consumo (betabloccanti, calcioantagonisti, Ace inibitori, anticolesterolo, ecc) quando esistano farmaci generici anche se con principi attivi ovviamente diversi. Per i giudici la Regione non può legiferare in questo ambito che è di competenza bipartita "Stato-Regioni". LA SENTENZA
“L’attività di prescrizione dei farmaci appartiene alla competenza bipartita Stato – Regioni” e “spetta al medico la scelta in ordine al principio attivo da somministrare al paziente”. Così si è pronunciato il Tar del Lazio che ha accolto il ricorso presentato da alcune aziende farmaceutiche contro la delibera della Regione Lazio recante “Modifiche ed integrazioni alla DGR del 28 dicembre 2007, n. 1057 – Appropriatezza prescrittiva ed incremento dell’utilizzo dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale” n. 232 del 29 marzo 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7 maggio 2008. Con quella delibera la Regione Lazio decise di aggredire i consumi particolarmente elevati di alcune categorie di farmaci (betabloccanti, calcioantagonisti, Ace inibitori, anticolesterolo, ecc) inserendoli in un apposito elenco (nella delibera indicato come TABELLA A) e prevedendo che, in caso di prescrizione da parte del medico di farmaci protetti ancora da brevetto appartenenenti a tali categorie pur in presenza di altri farmaci della stessa categoria a brevetto scaduto, il medico dovesse specificare sulla ricetta il motivo di tale scelta utilizzando un apposito codice per indicare la causale (documentata intollerenza, allergia, interazione con altri farmaci, inefficacia documentata dei farmaci a brevetto scaduto, ecc.).