Che mi succede se mi fermano a guidare ubriaco?
Guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.)
La guida in stato di ebbrezza oramai è divenuta una piaga sociale che, sebbene porti costantemente anche al cagionamento di incidenti stradali più o meno gravi, non riesce ad essere debellata nel nostro Ordinamento, nonostante i continui cambiamenti normativi, sempre più severi per i colpevoli.
Il reato di “guida sotto l’influenza dell’alcool”, disciplinato dall’art. 186, D.Lgs n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), modificato anche recentemente dal D.M. 16 dicembre 2014, prevede tre differenti sanzioni a seconda del valore etilico accertato al conducente:
a) se il tasso alcolemico risulta superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l il conducente è punito con il pagamento di una somma da € 531 a € 2.125, la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente;
b) se il tasso alcolemico risulta superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l il conducente è punito con l’ammenda da € 800 ad € 3.200, l’arresto fino a sei mesi, la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno e la decurtazione di 10 punti dalla patente;
c) se il tasso alcolemico risulta superiore a 1,5 g/l il conducente è punito con l’ammenda da € 1.500 ad € 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, la sospensione della patente di guida da uno a due anni e la decurtazione di 10 punti dalla patente; inoltre è disposta la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona differente dal conducente.
Non tutti sanno che il Legislatore, per contrastare l’abitudine che si è ultimamente creata, soprattutto tra i giovani, di scambiarsi le vetture per evitarne la confisca, ha raddoppiato la sospensione della patente nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e gli sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Ricordo, in particolare ai giovani, che in tutte e tre le ipotesi indicate vengono decurtati ben 20 punti dalla patente nel caso in cui la violazione sia commessa dal neo-patentato entro i primi tre anni dal rilascio della stessa.
Se poi il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene suddette sono raddoppiate, e nei primi due casi è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, mentre per la terza ipotesi è sempre disposta la revoca della patente.
Come ulteriore deterrente sono state inasprite le sanzioni per le violazioni commesse di notte. Infatti, in tutti e tre le ipotesi sopraccitate l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00.
L’accertamento dello stato di ebbrezza da parte delle Autorità competenti avviene solitamente a mezzo degli etilometri. Ai fini della validità dell’accertamento è bene sapere che devono essere effettuate due prove ad intervallo di tempo di minimo 5 minuti e solo quella più favorevole per il trasgressore verrà poi utilizzata.
Lo stato di alterazione psicofisica può, però, essere desunto anche da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, come l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, il linguaggio sconnesso, l’alito vinoso. In caso di assenza dell’etilometro il conducente potrà ritenersi “fortunato”, in quanto, stante la mancanza di una prova certa del suo tasso alcolemico, saranno applicate le sanzioni della fascia più lieve.
E’ ben ricordare che durante la fase dell’accertamento è vostro diritto farvi assistere da un avvocato che sia prontamente reperibile. Pertanto, visto l’entità delle sanzioni a cui potreste andare incontro, non esitate a contattarlo, anche nelle ore notturne, sempre che vi risponda.
Se poi, una volta che avete eseguito la prova etilometrica, credete che il dato ricavato dall’apparecchiatura non sia per qualunque ragione attendibile, potrete pretendere di recarvi immediatamente presso una struttura sanitaria per fare le analisi del sangue. Ciò potrà esservi da aiuto, nel processo penale che dovrete affrontare, per provare a dimostrare l’inattendibilità della prova etilometrica eseguita.
Ma cosa accade in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento? A differenza di qualche ano fa, a chi si rifiuta di eseguire l’etilometro gli vengono applicate le stesse sanzioni di chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Vale, pertanto, sottoporsi al test sperando di ricadere nell’ipotesi illecita più lieve.
Si fa presente, infine, che sono state aumentate notevolmente anche le pene per i reati di lesioni personali colpose e di omicidio colposo cagionati da soggetti in stati di ebbrezza alcolica. In particolare, si rischia per le lesioni gravi, le lesioni gravissime e per l’omicidio rispettivamente due, quattro e dieci anni di reclusione!
Si auspica che la presa di coscienza della pericolosità sociale della guida in stato di ebbrezza, sia sotto il profilo della sicurezza ed incolumità pubblica che sotto quello sanzionatorio, possa essere di aiuto alla repressione di questo triste fenomeno.
Nei prossimi numeri verranno affrontate tematiche più specifiche sulla guida in stato di ebbrezza.